Con l’espressione “Codice dell’ambiente” si fa riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale ha riunito molti testi normativi pertinenti alla tutela di alcuni comparti ambientali ed alla gestione dei rifiuti.

Il D. Lgs. n. 152 del 2006 nella sua prima versione non conteneva alcun riferimento né allo sviluppo sostenibile né a tutti gli altri principi ambientali ora invece contemplati dagli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le quali hanno conferito al testo di legge in esame la formulazione propria di un codice di diritto.

Il Codice dell’ambiente ad oggi vigente consta di 8 Parti: oltre alla Parte Prima che detta disposizioni comuni e di principio, la Parte Seconda riguarda le procedure di valutazione ambientale e di autorizzazione integrata,  la Parte Terza prevede norme in materia di tutela delle acque, la Parte Quarta stabilisce norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la Parte Quinta dispone norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, la Parte Quinta-bis concerne l’ambito particolare delle norme applicabili all’ attività di produzione di biossido di titanio e di solfati di calcio, la Parte Sesta fissa le norme per la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente e, infine, la Parte Sesta-bis definisce la specifica procedura di estinzione per le contravvenzioni previste nel Codice medesimo nei casi in cui non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Appare quindi evidente che nel codice dell’ambiente non rientrino ampi settori della materia ambientale. 
Tuttavia, dato il carattere omnicomprensivo e difficilmente limitabile del concetto di ambiente, la pertinente materia legislativa è assai vasta e soprattutto trasversale. 
A tale riguardo si segnala che è ormai usuale e diffusa la distinzione della materia ambientale da quelle affini della salute umane, dell’urbanistica e della tutela del paesaggio e che, in considerazione appunto della trasversalità della materia, risulta inevitabile l’esistenza di una significativa e cospicua normativa ambientale extra-codicem.

A voler individuare quale sia il criterio in base al quale il legislatore abbia inserito alcune norme nel codice e abbia invece “lasciato fuori” altre, quali ad esempio quelle in materia di tutela della flora e della fauna o quelle in materia di istituzione, gestione e tutela delle aree naturali protette, può ipotizzarsi che il codice dell’ambiente vigente sia stato redatto con l’intenzione di compendiare in un unico testo normativo le norme che sono più facilmente e frequentemente applicabili alle realtà economico-produttive e dunque con una finalità, più di carattere pratico che sistematico, di semplificazione per gli operatori economici.